Art. 55
Salvaguardia dei diritti acquisiti
In vigore dal 19 dic 2012
Salvaguardia dei diritti acquisiti
Gli articoli da 51 a 54 si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse il 1o gennaio 2011 o in data successiva. Dopo il 31 dicembre 2014 gli articoli da 51 a 54 si applicano alle cartolarizzazioni esistenti se dopo tale data le esposizioni sottostanti sono sostituite o completate da nuove esposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:231:oj#art-55