Art. 52 · Requisiti qualitativi riguardanti i promotori e i cedenti

Art. 52

Requisiti qualitativi riguardanti i promotori e i cedenti

In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti qualitativi riguardanti i promotori e i cedenti Prima di assumere un’esposizione al rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA, il GEFIA si assicura che il promotore e il cedente: a) concedano crediti in base a criteri solidi e ben definiti e stabiliscano chiaramente la procedura per l’approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti relativi a esposizioni da cartolarizzare così come accade per le esposizioni da loro detenute; b) dispongano e attivino sistemi efficaci per gestire l’amministrazione e il monitoraggio continuativi delle loro esposizioni e dei loro portafogli soggetti a rischio di credito, anche per identificare e gestire prestiti problematici e per procedere a rettifiche di valore e accantonamenti adeguati; c) diversifichino adeguatamente ciascun portafoglio di crediti in base al mercato-obiettivo e alla strategia di credito globale; d) dispongano di una politica scritta in materia di rischio di credito che includa i loro limiti di tolleranza del rischio e la loro politica in materia di accantonamenti e descriva come misura, monitora e controlla tale rischio; e) concedano prontamente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità del credito e sulle prestazioni delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione nonché alle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, laddove appropriato in base alla natura della cartolarizzazione; f) concedano prontamente accesso a tutti gli altri dati pertinenti di cui il GEFIA necessita per adempiere gli obblighi di cui all’; g) comunichino il livello dell’interesse economico netto mantenuto di cui all’, nonché eventuali elementi che potrebbero pregiudicare il mantenimento dell’interesse economico netto minimo richiesto di cui al predetto articolo.
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