Art. 5
Informazioni da fornire nel quadro della registrazione
In vigore dal 19 dic 2012
Informazioni da fornire nel quadro della registrazione
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA comunica alle autorità competenti il valore totale delle attività gestite calcolato conformemente alla procedura di cui all’.
2. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA fornisce per ciascun FIA la documentazione promozionale o un estratto pertinente di tale documentazione o una descrizione generale della strategia di investimento. L’estratto pertinente della documentazione promozionale e la descrizione della strategia di investimento includono almeno le seguenti informazioni:
a)
le principali categorie di attività in cui il FIA può investire;
b)
i settori industriali, geografici o altri comparti di mercato o classi specifiche di attività che sono al centro della strategia di investimento;
c)
la descrizione della politica del FIA in materia di assunzione prestiti o di leva finanziaria.
3. Le informazioni che il GEFIA deve fornire a norma dell’, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE sono elencate all’, paragrafo 1, del presente regolamento. Per la comunicazione delle informazioni il GEFIA utilizza il modulo per la segnalazione di cui all’allegato IV.
4. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti nell’Unione conformemente all’, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE sono condivise tra dette autorità e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), se necessario ai fini dell’adempimento delle loro funzioni.
5. Le informazioni richieste a fini di registrazione sono aggiornate e fornite ogni anno. Per ragioni inerenti all’esercizio dei loro poteri di cui all’ della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti possono prescrivere al GEFIA di fornire le informazioni di cui all’ della direttiva 2011/61/UE più frequentemente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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