Art. 3
Monitoraggio costante delle attività gestite
In vigore dal 19 dic 2012
Monitoraggio costante delle attività gestite
Il GEFIA istituisce, attua e applica procedure per il monitoraggio costante del valore totale delle attività gestite. Il monitoraggio fornisce un quadro aggiornato delle attività gestite e include l’osservazione dell’attività di sottoscrizione e rimborso o, laddove applicabile, dei richiami di capitale, delle distribuzioni di capitale e del valore delle attività investite di ciascun FIA.
Per valutare la necessità di calcoli più frequenti del valore totale delle attività gestite, sono prese in considerazione la prossimità del valore totale delle attività gestite alla soglia di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE e l’attività prevista di sottoscrizione e rimborso.
Storico versioni
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