Art. 29
Aggregazione e allocazione degli ordini di negoziazione
In vigore dal 19 dic 2012
Aggregazione e allocazione degli ordini di negoziazione
1. Il GEFIA non può eseguire gli ordini di un FIA aggregandoli a ordini di un altro FIA, di un OICVM, di un cliente o a ordini relativi all’investimento dei propri fondi, a meno che non siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
deve essere ragionevole attendersi che l’aggregazione degli ordini non vada nel complesso a discapito di uno dei FIA, degli OICVM o dei clienti i cui ordini sono aggregati;
b)
deve essere stabilita e applicata una strategia di allocazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi un’allocazione equa degli ordini aggregati, compreso il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determina le allocazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. Quando aggrega un ordine di un FIA con uno o più ordini di altri FIA, OICVM o clienti e l’ordine aggregato è eseguito parzialmente, il GEFIA alloca le operazioni connesse conformemente alla sua strategia di allocazione degli ordini.
3. Il GEFIA che aggrega operazioni per conto proprio con uno o più ordini di FIA, OICVM o altri clienti non effettua allocazioni delle operazioni connesse secondo modalità pregiudizievoli per il FIA, l’OICVM o il cliente.
4. Quando il GEFIA aggrega un ordine di un FIA, OICVM o altro cliente con un’operazione per conto proprio e l’ordine aggregato è eseguito parzialmente, esegue l’allocazione delle operazioni corrispondenti al FIA, all’OICVM o ad altro cliente in via prioritaria rispetto all’allocazione delle operazioni in conto proprio.
Tuttavia, se il GEFIA è in grado di dimostrare al FIA o al cliente con argomentazioni ragionevoli che senza l’aggregazione non sarebbe stato in grado di eseguire l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato in grado di eseguirlo affatto, può eseguire l’allocazione dell’operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla strategia di cui al paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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