Art. 111 · Utilizzo della leva finanziaria «su base sostanziale»

Art. 111

Utilizzo della leva finanziaria «su base sostanziale»

In vigore dal 19 dic 2012
Utilizzo della leva finanziaria «su base sostanziale» 1.   L’utilizzo della leva finanziaria è considerato considerevole ossia su base sostanziale ai fini dell’, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE quando l’esposizione del FIA, calcolata con il metodo degli impegni a norma dell’, è superiore al triplo del valore patrimoniale netto. 2.   In presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, il GEFIA comunica alle autorità competenti del suo Stato membro di origine le informazioni previste dall’, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE, in conformità ai principi stabiliti all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
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