Art. 11 · Regole di compensazione in base alla durata finanziaria

Art. 11

Regole di compensazione in base alla durata finanziaria

In vigore dal 19 dic 2012
Regole di compensazione in base alla durata finanziaria 1.   Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria sono applicate dal GEFIA in sede di calcolo dell’esposizione dei FIA conformemente all’, paragrafo 9. 2.   Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria non sono applicate se portano ad un’erronea rappresentazione del profilo di rischio del FIA. Il GEFIA che si avvale di tali regole di compensazione non include nella sua strategia di tassi di interesse altre fonti di rischio quali la volatilità. Di conseguenza le strategie di arbitraggio sui tassi di interesse non applicano tali regole di compensazione. 3.   L’applicazione delle regole di compensazione in base alla durata finanziaria non determina un livello ingiustificato di leva finanziaria tramite investimenti in posizioni a breve termine. Gli strumenti derivati su tassi di interesse a breve non sono la fonte principale di rendimento per il FIA con durata finanziaria media che applica le regole di compensazione in base alla durata finanziaria. 4.   Gli strumenti derivati su tassi di interesse sono convertiti nella posizione equivalente nelle attività sottostanti e compensati conformemente all’allegato III. 5.   Il FIA che applica le regole di compensazione in base alla durata finanziaria può comunque avvalersi del quadro di copertura. Le regole di compensazione in base alla durata finanziaria possono essere applicate solo agli strumenti derivati su tassi di interesse che non sono inclusi nelle operazioni di copertura.
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