Art. 1
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2012
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’ della direttiva 2011/61/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «impegno di capitale»: impegno contrattuale di un investitore a fornire ad un fondo di investimento alternativo (FIA) un determinato importo di capitale di investimento su richiesta del gestore del fondo di investimento alternativo (GEFIA);
2) «soggetto rilevante» in relazione al GEFIA: uno dei seguenti soggetti:
a)
amministratore, socio o equivalente, o dirigente del GEFIA;
b)
dipendente del GEFIA, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione del GEFIA e sotto il suo controllo, e che partecipa all’esercizio, da parte del GEFIA, dell’attività di gestione collettiva di portafogli;
c)
persona fisica o giuridica partecipante direttamente alla fornitura di servizi al GEFIA, nel quadro di un accordo di delega a terzi ai fini dell’esercizio da parte del GEFIA dell’attività di gestione collettiva di portafogli;
3) «alta dirigenza»: la persona o le persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/61/UE e, a seconda del caso, il membro esecutivo o i membri esecutivi dell’organo di gestione;
4) «organo di gestione»: l’organo con il potere decisionale finale del GEFIA, che comprende le funzioni di vigilanza e di gestione, o soltanto la funzione di gestione se le due funzioni sono separate;
5) «meccanismo speciale»: meccanismo, applicato in conseguenza diretta della natura illiquida delle attività del FIA, che influisce sui diritti di rimborso specifici degli investitori in un tipo di quote o azioni del FIA; si tratta di un meccanismo ad hoc o separato dai diritti di rimborso generali degli investitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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