Art. 8 · Politica retributiva

Art. 8

Politica retributiva

In vigore dal 19 dic 2012
Politica retributiva 1.   Il comitato per le remunerazioni elabora e sviluppa ulteriormente la politica retributiva, ne controlla l’attuazione da parte dell’alta dirigenza e ne rivede periodicamente il funzionamento concreto. La politica stessa è documentata e rivista almeno una volta all’anno. 2.   La politica retributiva è concepita in modo da conciliare il livello e la struttura delle retribuzioni con una prudente gestione dei rischi. Essa tiene conto dei potenziali rischi futuri, nonché dei rischi esistenti e di quelli verificatisi in passato. Le scadenze dei pagamenti tengono conto dell’orizzonte temporale dei rischi. In particolare in caso di retribuzioni variabili, la politica tiene in debito conto gli eventuali disallineamenti tra i tempi delle prestazioni e i tempi dei rischi e garantisce che i pagamenti siano differiti se necessario. Le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono equilibrate e compatibili con l’allineamento ai rischi. 3.   La politica retributiva prevede che il personale addetto alle funzioni di gestione dei rischi, di controllo della conformità e di audit interno sia retribuito in modo indipendente dai risultati economici della CCP. Il livello della retribuzione è adeguato sia in termini di responsabilità che in confronto al livello della retribuzione nei settori operativi. 4.   La politica retributiva è soggetta a audit indipendente, su base annuale. I risultati degli audit sono messi a disposizione dell’autorità competente.
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