Art. 48 · Programmi di prove

Art. 48

Programmi di prove

In vigore dal 19 dic 2012
Programmi di prove 1.   La CCP dispone di politiche e procedure che specificano nel dettaglio i programmi di prove di stress e di prove a posteriori adottati per valutare, in una vasta gamma di condizioni di mercato, l’adeguatezza, l’accuratezza, l’attendibilità e la resilienza dei modelli, e delle relative metodologie, utilizzati per calcolare i meccanismi di controllo del rischio, compresi i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie. 2.   Le politiche e procedure della CCP specificano nel dettaglio anche il programma di prove di stress adottato per valutare l’adeguatezza, l’accuratezza, l’attendibilità e la resilienza del quadro per la gestione del rischio di liquidità. 3.   Le politiche e procedure includono almeno le metodologie per la selezione e lo sviluppo di adeguate prove, comprese la selezione dei dati di portafoglio e di mercato, la periodicità delle prove, le specifiche caratteristiche di rischio degli strumenti finanziari compensati, l’analisi dei risultati delle prove e delle eccezioni e le relative misure correttive necessarie. 4.   La CCP include le posizioni dei clienti quando esegue tutte le prove.
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