Art. 43 · Strumenti finanziari altamente liquidi

Art. 43

Strumenti finanziari altamente liquidi

In vigore dal 19 dic 2012
Strumenti finanziari altamente liquidi 1. Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti di debito possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di credito e di mercato minimi se soddisfano ciascuna delle condizioni di cui all’allegato II.
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