Art. 43
Strumenti finanziari altamente liquidi
In vigore dal 19 dic 2012
Strumenti finanziari altamente liquidi
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti di debito possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di credito e di mercato minimi se soddisfano ciascuna delle condizioni di cui all’allegato II.
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