Art. 35 · Calcolo dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento

Art. 35

Calcolo dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento

In vigore dal 19 dic 2012
Calcolo dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento 1.   La CCP detiene, e indica separatamente nel suo stato patrimoniale, un importo di risorse proprie ad hoc per i fini di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012. 2.   La CCP calcola l’importo minimo delle risorse di cui al paragrafo 1 moltiplicando il capitale minimo, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, detenuto in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (8) per il 25 %. La CCP rivede tale importo minimo su base annuale. 3.   Qualora la CCP abbia istituito più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti finanziari compensati, le risorse proprie ad hoc complessive calcolate a norma del paragrafo 1 sono assegnate a ciascuno dei fondi, in proporzione alle sue dimensioni, per essere distintamente indicate nel suo stato patrimoniale e utilizzate per gli inadempimenti che si verificano nei vari segmenti di mercato ai quali esso si riferisce. 4.   Per rispettare l’obbligo di cui al paragrafo 1, non sono utilizzate risorse diverse dal capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, come indicato all’ del regolamento (UE) n. 648/2012.
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