Art. 32
Valutazione del rischio di liquidità
In vigore dal 19 dic 2012
Valutazione del rischio di liquidità
1. La CCP stabilisce un solido quadro per la gestione del rischio di liquidità, che comprende strumenti operativi ed analitici efficaci per identificare, misurare e controllare continuativamente e tempestivamente i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l’uso di liquidità infragiornaliera. La CCP valuta periodicamente la concezione e il funzionamento del suo quadro per la gestione della liquidità, considerando anche i risultati delle prove di stress.
2. Il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP è sufficientemente solido per garantire che la CCP sia in grado di adempiere alle obbligazioni di pagamento e di regolamento in tutte le valute pertinenti via via che giungono a scadenza, anche infragiornalmente se necessario. Il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP comprende anche la valutazione delle sue possibili esigenze future di liquidità in una vasta gamma di potenziali scenari di stress. Gli scenari di stress includono l’inadempimento di partecipanti diretti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 dalla data di un inadempimento fino al termine di un periodo di liquidazione e il rischio di liquidità generato dalla politica e dalle procedure di investimento della CCP in condizioni di mercato estreme ma plausibili.
3. Il quadro per la gestione del rischio di liquidità contiene un piano di liquidità che è documentato e conservato in conformità dell’. Il contenuto minimo del piano di liquidità comprende le procedure della CCP per:
a)
gestire e monitorare, almeno su base giornaliera, il suo fabbisogno di liquidità in tutta una serie di scenari di mercato;
b)
mantenere risorse finanziarie liquide sufficienti al fine di coprire il suo fabbisogno di liquidità e distinguere tra l’uso dei diversi tipi di risorse liquide;
c)
valutare giornalmente le attività liquide a disposizione della CCP e il suo fabbisogno di liquidità;
d)
individuare le fonti del rischio di liquidità;
e)
valutare i periodi nel corso dei quali dovrebbero essere disponibili le risorse finanziarie liquide;
f)
considerare le potenziali esigenze di liquidità derivanti dalla capacità dei partecipanti diretti di scambiare contante per garanzie non in contanti;
g)
i processi in caso di carenze di liquidità;
h)
la ricostituzione delle risorse finanziarie liquide che potrebbe utilizzare durante un evento di stress.
Il consiglio della CCP approva il piano previa consultazione del comitato dei rischi.
4. La CCP valuta il rischio di liquidità cui è esposta anche nel caso in cui essa o i suoi partecipanti diretti non possano adempiere alle loro obbligazioni di pagamento in scadenza nel quadro del processo di compensazione o regolamento, tenendo conto altresì delle attività di investimento della CCP. Il quadro di gestione dei rischi affronta le esigenze di liquidità derivanti dalle relazioni della CCP con qualsiasi entità verso la quale essa ha un’esposizione di liquidità, tra cui:
a)
le banche di regolamento;
b)
i sistemi di pagamento;
c)
i sistemi di regolamento titoli;
d)
gli agenti «nostro»;
e)
le banche depositarie;
f)
i fornitori di liquidità;
g)
le CCP interoperabili;
h)
i fornitori di servizi.
5. Nel suo quadro per la gestione del rischio di liquidità la CCP tiene conto delle interdipendenze tra le entità elencate al paragrafo 4 e delle molteplici relazioni che un’entità di cui al paragrafo 4 può avere con una CCP.
6. La CCP elabora una relazione quotidiana sulle esigenze e sulle risorse di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c) e una relazione trimestrale sul suo piano di liquidità di cui al paragrafo 3, lettere da d) a h). Le relazioni sono documentate e conservate conformemente alle disposizioni del capo IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:153:oj#art-32