Art. 15
Documenti aziendali
In vigore dal 19 dic 2012
Documenti aziendali
1. La CCP conserva dati adeguati e ordinati in merito alle attività connesse alla sua attività d’impresa e alla sua organizzazione interna.
2. Ogni volta che si verifichi un cambiamento rilevante nei documenti pertinenti, si procede alla registrazione dei dati di cui al paragrafo 1 che comprende quanto meno:
a)
i grafici organizzativi relativi al consiglio e ai comitati pertinenti, all’unità di compensazione, all’unità di gestione dei rischi, e a tutte le altre unità o divisioni pertinenti;
b)
l’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi di tali partecipazioni;
c)
i documenti che attestano le politiche, le procedure e i processi di cui al capo III e all’;
d)
i verbali delle riunioni del consiglio e, se del caso, delle riunioni dei sottocomitati del consiglio e dei comitati dell’alta dirigenza;
e)
i verbali delle riunioni del comitato dei rischi;
f)
i verbali dei gruppi di consultazione con i partecipanti diretti e i clienti, se esistenti;
g)
le relazioni degli audit interni ed esterni, le relazioni sulla gestione dei rischi, le relazioni sul controllo di conformità, e le relazioni delle imprese consulenti, comprese le reazioni della dirigenza;
h)
la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro di cui all’;
i)
il piano di liquidità e le relazioni giornaliere sulla liquidità di cui all’;
j)
i dati che riflettono tutte le attività e le passività e i conti di capitale come previsto dall’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
k)
i reclami ricevuti, con l’indicazione del nome, dell’indirizzo e del numero di conto dell’autore; la data in cui il reclamo è stato ricevuto; il nome di tutte le persone identificate nel reclamo; la descrizione della natura del reclamo; il trattamento del reclamo e la data in cui il reclamo è stato risolto;
l)
i dati sulle eventuali interruzioni dei servizi o disfunzioni, compresa una relazione dettagliata sui tempi, sugli effetti e sulle azioni correttive;
m)
i dati sui risultati delle prove di stress e a posteriori eseguite;
n)
le comunicazioni scritte con le autorità competenti, l’Aesfem e i membri pertinenti del SEBC;
o)
i pareri giuridici ricevuti in conformità del capo III;
p)
se del caso, la documentazione riguardante gli accordi di interoperabilità con altre CCP;
q)
le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e lettera d);
r)
i documenti pertinenti che descrivono lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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