Art. 14
Dati sulle posizioni
In vigore dal 19 dic 2012
Dati sulle posizioni
1. La CCP conserva i dati relativi alle posizioni detenute da ogni partecipante diretto. Sono conservati dati separati per ciascun conto tenuto a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e la CCP assicura che i suoi dati contengano tutte le informazioni necessarie per una ricostruzione accurata e completa delle operazioni che hanno creato la posizione e che ogni registrazione di dati sia identificabile e ritrovabile effettuando una ricerca almeno su tutti i campi concernenti la CCP, la CCP interoperabile, il partecipante diretto, il cliente, se noto alla CCP, e lo strumento finanziario.
2. Alla fine di ogni giorno lavorativo, la CCP registra i dati relativi a ciascuna posizione includendovi le seguenti informazioni, nella misura in cui collegate alla posizione in questione:
a)
l’identificativo del partecipante diretto, del cliente, se noto alla CCP, e della CCP interoperabile che detiene tale posizione, se del caso;
b)
il segno della posizione;
c)
il calcolo giornaliero del valore della posizione con le registrazioni dei prezzi ai quali i contratti sono valutati, e di qualsiasi altra informazione pertinente.
3. La CCP registra e aggiorna gli importi dei margini, dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle altre risorse finanziarie di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 richiesti dalla CCP e il corrispondente importo effettivamente costituito dal partecipante diretto alla fine della giornata e le modifiche a tale importo che possono verificarsi nel corso della giornata, in relazione al conto di ogni singolo partecipante diretto o cliente, se noto alla CCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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