Art. 4 · Requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito, di controparte e di mercato non già coperti dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012

Art. 4

Requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito, di controparte e di mercato non già coperti dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito, di controparte e di mercato non già coperti dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 1.   La CCP calcola i requisiti patrimoniali di cui all’ come somma tra l’8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito e al rischio di controparte e i requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato calcolati a norma delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, fatte salve le limitazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   La CCP calcola i requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato che non è già coperto dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 con i metodi previsti negli allegati da I a IV della direttiva 2006/49/CE. 3.   La CCP calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito che non è già coperto dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 con il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE. 4.   La CCP calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di controparte che non è già coperto dalle risorse finanziarie specifiche previste dagli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 con il metodo del valore di mercato (mark-to-market) di cui all’allegato III, parte 3, della direttiva 2006/48/CE e con il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicando le rettifiche di vigilanza per volatilità, di cui all’allegato VIII, parte 3, della medesima. 5.   Se non sono soddisfatte tutte le condizioni di cui agli articoli 52 e 53 del regolamento (UE) n. 648/2012 e se non fa ricorso alle risorse proprie, la CCP applica una ponderazione del 1 250 % al rischio rappresentato dalle esposizioni derivanti dai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento di un’altra CCP e una ponderazione del 2 % al rischio rappresentato dalle esposizioni commerciali nei confronti di un’altra CCP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:152:oj#art-4