Art. 3 · Requisiti patrimoniali relativi ai rischi operativi e giuridici

Art. 3

Requisiti patrimoniali relativi ai rischi operativi e giuridici

In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti patrimoniali relativi ai rischi operativi e giuridici 1.   La CCP calcola i requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo, compreso quello giuridico, di cui all’, con il metodo base o con i metodi avanzati di misurazione previsti dalla direttiva 2006/48/CE, fatte salve le limitazioni di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2.   La CCP può calcolare i requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo a norma dell’articolo 103 della direttiva 2006/48/CE con il metodo base. 3.   La CCP predispone un sistema di gestione e di valutazione del rischio operativo ben documentato e con responsabilità chiaramente assegnate. Rileva le proprie esposizioni soggette al rischio operativo e i dati rilevanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative. Il sistema è soggetto a revisioni periodiche ad opera di un soggetto indipendente in possesso delle conoscenze a tal fine necessarie. 4.   Il sistema di valutazione del rischio operativo è strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo della CCP. I risultati da esso prodotti costituiscono parte integrante del processo di sorveglianza e controllo del profilo di rischio operativo della CCP. 5.   La CCP dispone di un sistema di reporting gestionale che fornisce segnalazioni sull’esposizione al rischio operativo ai responsabili delle funzioni rilevanti all’interno dell’ente creditizio. La CCP si dota di procedure con cui intraprendere azioni appropriate sulla base delle informazioni contenute in tali segnalazioni. 6.   La CCP può altresì chiedere all’autorità competente l’autorizzazione a usare i metodi avanzati di misurazione. L’autorità competente può autorizzare la CCP a usare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi di misurazione del rischio operativo, a norma dell’articolo 105 della direttiva 2006/48/CE. 7.   La CCP che calcola i requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo con i metodi avanzati di misurazione di cui al paragrafo 6 detiene un capitale di entità in ogni momento pari o superiore all’80 % del capitale richiesto sulla base del metodo base a norma del paragrafo 2.
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