Art. 24 · Verifica dell’accuratezza e completezza della domanda

Art. 24

Verifica dell’accuratezza e completezza della domanda

In vigore dal 19 dic 2012
Verifica dell’accuratezza e completezza della domanda 1.   Tutte le informazioni fornite all’Aesfem nel corso della procedura di registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio di dati sulle negoziazioni, in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete. 2.   Le informazioni sono anche accompagnate, se del caso, dalla pertinente documentazione societaria di legge che certifica l’accuratezza dei dati.
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