Art. 22
Politica in materia di conservazione dei dati
In vigore dal 19 dic 2012
Politica in materia di conservazione dei dati
1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni sul ricevimento e la gestione dei dati, comprese le politiche e le procedure messe in atto dal richiedente per assicurare:
a)
la registrazione tempestiva e accurata delle informazioni trasmesse;
b)
che i dati siano conservati sia online che offline;
c)
che i dati siano adeguatamente copiati ai fini della continuità operativa.
2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione dei sistemi, delle politiche e delle procedure di conservazione dei dati utilizzati per garantire che le informazioni siano modificate in modo adeguato e che le posizioni siano calcolate correttamente a norma delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:150:oj#art-22