Art. 2
Politiche e procedure
In vigore dal 19 dic 2012
Politiche e procedure
Il richiedente che deve fornire informazioni riguardanti le politiche o procedure assicura che queste contengano tutti i seguenti elementi o ne siano corredate:
a)
l’indicazione del responsabile dell’approvazione e del mantenimento di dette politiche e procedure;
b)
la descrizione del modo in cui sono assicurati il rispetto e il controllo delle politiche e procedure e il soggetto responsabile;
c)
la descrizione delle misure da adottare in caso di violazione delle politiche e delle procedure;
d)
l’indicazione della procedura per segnalare all’Aesfem le violazioni rilevanti di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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