Art. 14 · Riservatezza

Art. 14

Riservatezza

In vigore dal 19 dic 2012
Riservatezza 1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni illustra le politiche e i meccanismi interni per prevenire ogni eventuale uso delle informazioni conservate dal futuro repertorio a) per scopi illegittimi; b) per divulgazione di informazioni riservate; c) per scopi commerciali non ammessi. 2.   La domanda include la descrizione delle procedure interne in materia di autorizzazione del personale all’uso di parole di accesso ai dati, specificando lo scopo, l’entità dei dati visualizzati e le restrizioni sull’uso dei dati. 3.   I richiedenti forniscono all’Aesfem informazioni sulle procedure di tenuta di un log che consenta di identificare ogni membro del personale che accede ai dati, il momento dell’accesso, la natura dei dati visualizzati e lo scopo.
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