Art. 8 · Informazioni da includere nel registro dell’Aesfem

Art. 8

Informazioni da includere nel registro dell’Aesfem

In vigore dal 19 dic 2012
Informazioni da includere nel registro dell’Aesfem 1.   Per ciascuna categoria di contratti derivati OTC soggetta all’obbligo di compensazione il registro pubblico dell’Aesfem riporta: a) la categoria di attività dei contratti derivati OTC; b) la tipologia dei contratti derivati OTC compresi nella categoria; c) i sottostanti dei contratti derivati OTC compresi nella categoria; d) se i sottostanti sono strumenti finanziari, l’indicazione del fatto che il sottostante è uno strumento finanziario unico o proviene da un emittente unico ovvero è un indice o portafoglio; e) se i sottostanti non sono strumenti finanziari, l’indicazione della categoria del sottostante; f) la valuta nozionale e di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria; g) la gamma delle scadenze dei contratti derivati OTC compresi nella categoria; h) le condizioni di regolamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria; i) la gamma delle frequenze di pagamento dei contratti derivati OTC compresi nella categoria; j) l’identificativo del prodotto riguardo alla pertinente categoria di contratti derivati OTC; k) qualsiasi altra caratteristica utile per distinguere un contratto della pertinente categoria di contratti derivati OTC da un altro. 2.   Riguardo a ciascuna CCP autorizzata o riconosciuta ai fini dell’obbligo di compensazione, il registro pubblico dell’Aesfem riporta: a) il codice identificativo a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (6); b) la denominazione completa; c) il paese di stabilimento; d) l’autorità competente designata a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012. 3.   Riguardo alle date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, il registro pubblico dell’Aesfem riporta: a) l’identificazione delle categorie di controparti cui si applica ciascun periodo di applicazione graduale; b) qualsiasi altra condizione che, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, è necessaria ai fini del periodo di applicazione graduale. 4.   Il registro pubblico dell’Aesfem riporta il riferimento delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, in base alle quali è stato stabilito ciascun obbligo di compensazione. 5.   Riguardo a ciascuna CCP notificata all’Aesfem dall’autorità competente, il registro pubblico dell’Aesfem riporta almeno: a) l’identificazione della CCP; b) la categoria di attività dei contratti derivati OTC notificati; c) la tipologia dei contratti derivati OTC; d) la data della notifica; e) l’identificazione dell’autorità competente che effettua la notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:149:oj#art-8