Art. 5 · Obblighi del cliente

Art. 5

Obblighi del cliente

In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi del cliente 1.   Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene libri e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei clienti indiretti. Offre al cliente indiretto la scelta tra i due metodi alternativi di segregazione contabile previsti all’, paragrafo 2, e provvede a che sia pienamente informato dei rischi associati a ciascuno di essi. Le informazioni che il cliente fornisce ai clienti indiretti specificano le disposizioni sul trasferimento delle posizioni e dei conti a un cliente alternativo. 2.   Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta chiede al partecipante diretto di aprire un conto separato presso la CCP. Il conto è finalizzato esclusivamente alla detenzione delle attività e posizioni dei clienti indiretti di tale cliente. 3.   Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi derivanti dall’intermediazione di accordi di compensazione indiretti. In caso di inadempimento del cliente, tutte le informazioni da esso detenute sui clienti indiretti sono messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto.
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