Art. 4 · Obblighi del partecipante diretto

Art. 4

Obblighi del partecipante diretto

In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi del partecipante diretto 1.   Il partecipante diretto che intende agire come intermediario per servizi di compensazione indiretta si propone in tal senso a condizioni commerciali ragionevoli. Fatta salva la riservatezza degli accordi contrattuali stipulati con i singoli clienti, il partecipante diretto divulga pubblicamente le condizioni generali a cui è disposto ad agire come intermediario per servizi di compensazione indiretta. Tali condizioni possono includere requisiti operativi minimi per i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta. 2.   Quando agisce come intermediario di accordi di compensazione indiretti, il partecipante diretto applica una delle seguenti disposizioni relative alla segregazione in funzione delle indicazioni del cliente: a) tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso il partecipante diretto, le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti; b) tiene libri e conti separati per consentire a ciascun cliente di distinguere, nei conti presso il partecipante diretto, le attività e posizioni detenute per conto di un cliente indiretto da quelle detenute per conto di altri clienti indiretti. 3.   Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso il partecipante diretto è considerato soddisfatto in presenza delle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 648/2012. 4.   Il partecipante diretto predispone procedure solide per gestire l’inadempimento del cliente che presta servizi di compensazione indiretta. Dette procedure prevedono un meccanismo credibile di trasferimento delle attività e posizioni, previo accordo dei clienti indiretti interessati, a un cliente o a un partecipante diretto alternativo. Il cliente o il partecipante diretto è tenuto ad accettare tali posizioni soltanto se ha preliminarmente sottoscritto un accordo contrattuale a tal fine. 5.   Il partecipante diretto provvede inoltre a che le sue procedure permettano la pronta liquidazione delle attività e posizioni dei clienti indiretti e gli consentano di pagare ai clienti indiretti tutte le somme dovute a seguito dell’inadempimento del cliente. 6.   Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi derivanti dall’intermediazione di accordi di compensazione indiretti, anche valendosi delle informazioni fornite dai clienti a norma dell’, paragrafo 3. Il partecipante diretto predispone procedure interne solide affinché tali informazioni non possano essere usate a fini commerciali.
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