Art. 2 · Struttura dell’accordo di compensazione indiretto

Art. 2

Struttura dell’accordo di compensazione indiretto

In vigore dal 19 dic 2012
Struttura dell’accordo di compensazione indiretto 1.   Laddove il partecipante diretto è disposto ad agire come intermediario per la compensazione indiretta, il suo cliente è autorizzato a prestare servizi di compensazione indiretta a uno o più dei propri clienti, a condizione che il cliente del partecipante diretto sia un ente creditizio autorizzato, un’impresa di investimento autorizzata ovvero un ente creditizio o un’impresa d’investimento equivalenti di un paese terzo. 2.   Il cliente del partecipante diretto e il cliente indiretto concordano i termini contrattuali dell’accordo di compensazione indiretto dopo aver consultato il partecipante diretto sugli aspetti che possono ripercuotersi sulle sue operazioni. Detti termini comprendono l’obbligo contrattuale a carico del cliente di onorare tutte le obbligazioni del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto. Detto obbligo si riferisce unicamente alle operazioni conseguenti all’accordo di compensazione indiretto, il cui ambito di applicazione è documentato precisamente nei contratti concordati.
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