Art. 17 · [articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 17

[articolo 11, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012]

In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012] Criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello Ai fini della valutazione in base a un modello, le controparti finanziarie e non finanziarie ricorrono a un modello che: a) ingloba tutti i fattori che le controparti prenderebbero in considerazione nella fissazione del prezzo, utilizzando anche, per quanto possibile, le informazioni utili per la valutazione a prezzi correnti di mercato; b) è conforme alle metodologie economiche di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari accettate; c) è calibrato e testato, quanto a validità, in base ai prezzi riscontrati nelle operazioni correnti osservabili sul mercato riguardo allo stesso strumento finanziario ovvero è fondato sui dati di mercato osservabili a disposizione; d) è convalidato e monitorato in maniera indipendente da un servizio diverso da quello che assume il rischio; e) è debitamente documentato e approvato dal consiglio di amministrazione con la frequenza necessaria, dopo qualsiasi modifica sostanziale e almeno una volta l’anno. L’approvazione può essere delegata ad un comitato.
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