Art. 13
[articolo 11, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]
In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]
Riconciliazione del portafoglio
1. Le controparti finanziarie e non finanziarie di un contratto derivato OTC concordano con ciascuna controparte, per iscritto o con mezzi elettronici equivalenti, le modalità di riconciliazione del portafoglio. L’accordo in questione è raggiunto prima della conclusione del contratto derivato OTC.
2. Effettuano la riconciliazione del portafoglio le controparti dei contratti derivati OTC, tra di loro, ovvero un terzo qualificato che ne è stato debitamente incaricato da una delle controparti. La riconciliazione del portafoglio riguarda i termini essenziali di ogni specifico contratto derivato OTC e include almeno la valutazione attribuita a ciascun contratto a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. Al fine di individuare precocemente eventuali divergenze in uno dei termini essenziali del contratto derivato OTC, valutazione compresa, la riconciliazione del portafoglio è effettuata:
a)
per la controparte finanziaria o la controparte non finanziaria contemplata all’ del regolamento (UE) n. 648/2012:
i)
ogni giorno lavorativo qualora tra le controparti siano in essere 500 o più contratti derivati OTC;
ii)
una volta alla settimana qualora tra le controparti siano in essere da 51 a 499 contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso della settimana;
iii)
una volta al trimestre qualora tra le controparti siano in essere 50 o meno contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso del trimestre;
b)
per la controparte non finanziaria non contemplata dall’ del regolamento (UE) n. 648/2012:
i)
una volta al trimestre qualora tra le controparti siano in essere oltre 100 contratti derivati OTC in un qualsiasi momento nel corso del trimestre;
ii)
una volta all’anno qualora tra le controparti siano in essere 100 o meno contratti derivati OTC.
Storico versioni
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