Art. 10 · [articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

Art. 10

[articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012]

In vigore dal 19 dic 2012
[, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012] Criteri per stabilire quali contratti derivati OTC riducano oggettivamente i rischi 1.   La capacità del contratto derivato OTC di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo è oggettivamente misurabile quando tale contratto soddisfa, di per sé o in combinazione con altri, direttamente o tramite strumenti strettamente correlati, uno dei seguenti criteri: a) copre i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore delle attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che, nel corso normale dell’attività, la controparte non finanziaria o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero di cui prevede ragionevolmente il possesso, produzione, fabbricazione, trasformazione, fornitura, acquisto, commercializzazione, noleggio, vendita o assunzione; b) copre i rischi derivanti dal potenziale impatto indiretto sul valore delle attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività, di cui alla lettera a), dovuto alla fluttuazione di tassi di interesse, tassi di inflazione, tassi di cambio o rischio di credito; c) costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
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