Art. 3
Segnalazione delle esposizioni
In vigore dal 19 dic 2012
Segnalazione delle esposizioni
1. I dati sulle garanzie reali di cui alla tabella 1 dell’allegato includono tutte le garanzie costituite.
2. Se una controparte non costituisce garanzie reali per ogni singola operazione, le controparti segnalano al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia reale costituita sul portafoglio.
3. Quando relativamente ad un contratto viene segnalata la garanzia reale costituita sul portafoglio, la controparte segnalante trasmette al repertorio di dati sulle negoziazioni il codice che identifica il portafoglio sui cui è costituita la garanzia reale fornita all’altra controparte in relazione al contratto segnalato.
4. Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenute a segnalare le garanzie reali e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alla tabella 1 dell’allegato.
5. Per i contratti compensati da una controparte centrale, le valutazioni a prezzi correnti di mercato sono fornite unicamente dalla controparte centrale.
Storico versioni
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