Art. 1
Formato della domanda
In vigore dal 19 dic 2012
Formato della domanda
1. La domanda di registrazione è presentata con uno strumento che consenta di conservare le informazioni su un supporto durevole ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. La domanda di registrazione è presentata nel formato di cui all’allegato.
3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento presentato e assicura che le informazioni trasmesse individuino con chiarezza lo specifico requisito dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, adottato ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a cui si riferisce, specifica in quale documento l’informazione è contenuta e motiva i casi in cui l’informazione non è trasmessa, come indicato nell’allegato alla sezione relativa ai riferimenti dei documenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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