Art. 2 · Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

Art. 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

In vigore dal 19 dic 2012
Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari 1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza come sostanza attiva entro il 30 novembre 2013. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di, o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 31 maggio 2013 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. Rifacendosi a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In riferimento ai risultati della valutazione, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza come unica sostanza attiva modificano o revocano a seconda dei casi l’autorizzazione entro il 30 novembre 2014; oppure b) nel caso di un prodotto contenente il virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza come una tra più sostanze attive modificano o revocano a seconda dei casi l’autorizzazione entro il 30 novembre 2014 oppure entro il termine fissato per tale modifica o revoca dagli atti legislativi che hanno iscritto le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tali sostanze, qualora esso risulti posteriore.
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