Art. 6
Intervento del consigliere — auditore
In vigore dal 18 dic 2012
Intervento del consigliere — auditore
1. Per motivi procedurali, un paese richiedente può anche chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale Commercio. Il consigliere-auditore esamina le richieste di visionare il fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di un paese richiedente di essere sentito.
2. Se il paese richiedente ottiene un’audizione con il consigliere-auditore, i servizi competenti della Commissione devono parteciparvi.
Storico versioni
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