Art. 4 · Divulgazione di informazione

Art. 4

Divulgazione di informazione

In vigore dal 18 dic 2012
Divulgazione di informazione 1.   La Commissione deve comunicare al contraente le informazioni su cui si fondano i fatti e le considerazioni principali sulla cui base la Commissione adotta le proprie decisioni. 2.   La divulgazione di informazioni deve avvenire in forma scritta, contenere quanto risulti alla Commissione e riflettere la sua intenzione di concedere provvisoriamente al paese richiedente di beneficiare del regime SPG+. 3.   La divulgazione di informazioni deve tutelare debitamente le informazioni riservate, aver luogo nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni prima che la Commissione decida in modo risolutivo su qualsiasi proposta di azione definitiva. Se la Commissione non può divulgare informazioni su determinati fatti e considerazioni a tale data, essi devono essere resi noti quanto prima in un momento successivo. 4.   La divulgazione di informazioni non deve pregiudicare alcuna eventuale successiva decisione della Commissione; se tuttavia tale decisione si fondasse su fatti o considerazioni diversi, questi devono essere comunicati quanto prima. 5.   Si dovrà tener conto di osservazioni pervenute dopo la divulgazione di informazioni solo se saranno state ricevute entro un termine fissato dalla Commissione caso per caso in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a 20 giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:155:oj#art-4