Art. 7
In vigore dal 18 dic 2012
1. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.
2. La garanzia del titolo d’importazione è subordinata al deposito di una cauzione di 20 EUR/capo costituita:
a)
dalla cauzione di 3 EUR di cui all’, paragrafo 1; e
b)
dall’importo di 17 EUR che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo.
3. In applicazione dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
4. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell’acquisto, del trasporto e dell’immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:
a)
la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, intestata al nome del titolare, rilasciata dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti in Svizzera, e la prova del pagamento da parte del titolare o dell’apertura, da parte del titolare, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;
b)
il documento di trasporto intestato al nome del titolare per gli animali di cui trattasi;
c)
la prova attestante l’immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare in qualità di destinatario.
Storico versioni
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