Art. 6
In vigore dal 18 dic 2012
1. L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.
2. Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell’ambito del contingente tariffario.
Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell’, paragrafo 1.
3. I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, il paese d’origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
b)
nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:
0102 29 41 , 0102 29 49 , 0102 29 51 , 0102 29 59 , 0102 29 61 , 0102 29 69 , 0102 29 91 , 0102 29 99 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg o ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg;
c)
nella casella 20, il numero d’ordine del contingente tariffario (09.4203) e almeno una delle indicazioni di cui all’allegato I.
Il titolo obbliga ad importare dalla Svizzera.
Storico versioni
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