Art. 5 · Gestione di un regime di compensazione

Art. 5

Gestione di un regime di compensazione

In vigore dal 17 dic 2012
Gestione di un regime di compensazione 1.   Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della CBE, gli Stati membri partecipanti, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, assegnano all’UEB, ai sensi dell’articolo 143 della CBE, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l’UEB in una delle lingue ufficiali dell’Unione che non sia una lingua ufficiale dell’UEB. 2.   Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è alimentato dalle tasse di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1257/2012 ed è disponibile unicamente per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca che hanno la residenza o la sede principale di attività in uno Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1260:oj#art-5