Art. 9 · Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti

Art. 9

Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti

In vigore dal 17 dic 2012
Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti 1.   Ai sensi dell’articolo 143 della CBE, gli Stati membri partecipanti conferiscono all’UEB i seguenti compiti da svolgere in conformità del suo regolamento interno: a) gestire le richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei; b) includere il registro per la tutela brevettuale unitaria nell’ambito del registro europeo dei brevetti e gestire il registro per la tutela brevettuale unitaria; c) ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all’, il loro ritiro e gli impegni assunti dal titolare del brevetto europeo con effetto unitario in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze; d) pubblicare le traduzioni di cui all’ del regolamento (UE) n.1260/2012 durante il periodo transitorio di cui al medesimo articolo; e) riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione è pubblicata nel bollettino europeo dei brevetti; riscuotere e gestire le sovrattasse per pagamento tardivo delle tasse di rinnovo quando tale pagamento tardivo sia effettuato entro sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti; f) gestire il regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di cui all’ del regolamento (UE) n. 1260/2012; g) garantire che una richiesta di effetto unitario da parte del titolare di un brevetto europeo sia presentata nella lingua del procedimento ai sensi dell’, paragrafo 3, della CBE, non oltre un mese dalla pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione; e h) garantire che l’effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata depositata e, durante il periodo transitorio di cui all’ del regolamento (UE) n. 1260/2012, presentata unitamente alle traduzioni di cui al medesimo articolo, e che l’UEB sia informato di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento o revoca dei brevetti europei con effetto unitario. 2.   Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto del presente regolamento nell’adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e collaborano a tal fine. Nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità all’ del presente regolamento e la fissazione della quota di distribuzione delle tasse di rinnovo in conformità all’ del presente regolamento. A tal fine, essi istituiscono un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti («comitato ristretto») ai sensi dell’articolo 145 della CBE. Il comitato ristretto è costituito dai rappresentanti degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione in qualità di osservatore, nonché da supplenti che li rappresenteranno in loro assenza. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere da consiglieri o esperti. Il comitato ristretto adotta le sue decisioni tenendo debitamente conto della posizione della Commissione e conformemente alle norme di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della CBE. 3.   Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi a una giurisdizione competente di uno o più Stati membri partecipanti nei confronti delle decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.
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