Art. 6 · Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo con effetto unitario

Art. 6

Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo con effetto unitario

In vigore dal 17 dic 2012
Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo con effetto unitario I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto compiuti negli Stati membri partecipanti in cui tale brevetto abbia effetto unitario, dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato dell’Unione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare del brevetto non abbia motivi legittimi per opporsi all’ulteriore commercializzazione del prodotto.
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