Art. 5 · Tutela uniforme

Art. 5

Tutela uniforme

In vigore dal 17 dic 2012
Tutela uniforme 1.   Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili. 2.   La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario. 3.   Gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela di cui al paragrafo 1 e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai brevetti europei con effetto unitario negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà a norma dell’. 4.   Nella relazione di cui all’, paragrafo 1, la Commissione valuta il funzionamento delle limitazioni applicabili e, se necessario, formula le proposte del caso.
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