Art. 4
Data di decorrenza dell’efficacia
In vigore dal 17 dic 2012
Data di decorrenza dell’efficacia
1. Un brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia negli Stati membri partecipanti alla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti, da parte dell’UEB, della menzione della concessione del brevetto europeo.
2. Gli Stati membri partecipanti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, laddove l’effetto unitario di un brevetto europeo sia stato registrato e si estenda al loro territorio, si consideri che tale brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione.
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