Art. 18 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 18

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 17 dic 2012
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti («accordo»), se successiva. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, e all’, paragrafo 1, un brevetto europeo per cui è registrato un effetto unitario presso il registro per la tutela brevettuale unitaria ha effetto unitario solo negli Stati membri partecipanti nei quali il tribunale unificato dei brevetti abbia giurisdizione esclusiva in materia di brevetti europei con effetto unitario alla data della registrazione. 3.   Ogni Stato membro partecipante comunica alla Commissione la sua ratifica dell’accordo al momento del deposito del suo strumento di ratifica. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la data di entrata in vigore dell’accordo e un elenco degli Stati membri che hanno ratificato l’accordo alla data di entrata in vigore. Successivamente la Commissione aggiorna regolarmente l’elenco degli Stati membri partecipanti che hanno ratificato l’accordo e pubblica tale elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4.   Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le misure di cui all’ siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento. 5.   Ogni Stato membro partecipante garantisce che le misure di cui all’, paragrafo 2, siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento o, nel caso di uno Stato membro partecipante nel quale il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario alla data di applicazione del presente regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva nello Stato membro partecipante in questione. 6.   La tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data.
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