Art. 17
Notifica da parte degli Stati membri partecipanti
In vigore dal 17 dic 2012
Notifica da parte degli Stati membri partecipanti
1. Gli Stati membri partecipanti informano la Commissione delle misure adottate conformemente all’ entro la data di applicazione del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro partecipante comunica alla Commissione le misure adottate conformemente all’, paragrafo 2, entro la data di applicazione del presente regolamento o, nel caso di uno Stato membro partecipante in cui il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario alla data di applicazione del presente regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva nello Stato membro partecipante in questione.
Storico versioni
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