Art. 13 · Distribuzione

Art. 13

Distribuzione

In vigore dal 17 dic 2012
Distribuzione 1.   L’UEB trattiene il 50 % delle tasse di rinnovo di cui all’ corrisposte per i brevetti europei con effetto unitario. L’importo rimanente è ripartito tra gli Stati membri partecipanti secondo la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo stabilita conformemente all’, paragrafo 2. 2.   Per conseguire gli obiettivi enunciati nel presente capo, la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo fra gli Stati membri partecipanti è basata sui seguenti criteri equi, giusti e pertinenti: a) il numero delle domande di brevetto; b) la dimensione del mercato, garantendo un importo minimo da ripartire tra ciascuno Stato membro partecipante; c) una compensazione agli Stati membri partecipanti che hanno: i) una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell’UEB; ii) un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso; e/o iii) acquisito lo status di membro dell’Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.
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