Art. 5
In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:
1)
all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Entro il decimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.
3. I titoli di importazione sono rilasciati dal 17o giorno al 21o giorno del mese in cui sono state presentate le domande. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.”
2)
L’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.”
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*7).
(*7)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
"
3)
Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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