Art. 5

Art. 5

In vigore dal 17 dic 2012
Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato: 1) all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2.   Entro il decimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine. 3.   I titoli di importazione sono rilasciati dal 17o giorno al 21o giorno del mese in cui sono state presentate le domande. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.” 2) L’articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.” b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*7). (*7)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.” " 3) Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.
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