Art. 5 · Soluzione tecnica per realizzare la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

Art. 5

Soluzione tecnica per realizzare la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

In vigore dal 14 dic 2012
Soluzione tecnica per realizzare la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati I fornitori nazionali che sfruttano una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili applicano la modalità tecnica per la realizzazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto, insieme alla modalità tecnica per la realizzazione dell’accesso ai servizi locali di dati in roaming su una rete ospitante. I fornitori di roaming collaborano per garantire l’interoperabilità delle interfacce per la soluzione tecnica che permette la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in base a norme comuni approvate. Possono essere utilizzati documenti di riferimento e le procedure delle banche dati applicate dagli operatori di rete per il roaming, a condizione che siano disponibili per il pubblico e conformi al regolamento (UE) n. 531/2012 e al presente regolamento.
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