Art. 3 · Modalità tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti sotto forma di pacchetto

Art. 3

Modalità tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti sotto forma di pacchetto

In vigore dal 14 dic 2012
Modalità tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti sotto forma di pacchetto 1.   Per permettere ai clienti in roaming di accedere ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming, i fornitori nazionali che sfruttano reti pubbliche terrestri di comunicazioni mobili forniscono i necessari elementi della rete e i relativi servizi che permettono al fornitore alternativo di roaming di rivendere servizi di roaming al dettaglio ai clienti del fornitore nazionale parallelamente ai servizi nazionali di comunicazioni mobili, senza la necessità per i clienti in roaming di cambiare carta SIM o dispositivo mobile. 2.   Gli elementi della rete e i relativi servizi di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare: a) le infrastrutture necessarie per procedere al cambiamento di fornitore di roaming a norma del paragrafo 5; b) le infrastrutture relative all’informazione della clientela, come i dati di localizzazione del cliente e le informazioni sul cliente ai fini del processo di fatturazione, necessarie per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio; c) le infrastrutture necessarie per l’applicazione dei limiti finanziari per il periodo specifico di uso dei servizi di dati in roaming previsti dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 531/2012. 3.   I fornitori nazionali che sfruttano una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili accettano tutte le domande ragionevoli di accesso agli elementi della rete e ai servizi in conformità ai paragrafi 1 e 2. 4.   I fornitori nazionali garantiscono che i clienti in roaming dei fornitori alternativi di roaming possano continuare a usare i propri servizi di segreteria telefonica esistenti. 5.   Il fornitore di roaming cedente collabora con il fornitore di roaming ricevente per far sì che i clienti di roaming che hanno concluso un contratto con il fornitore di roaming ricevente siano in grado di utilizzare i servizi da quest’ultimo forniti entro un giorno lavorativo.
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