Art. 3
Mantenimento in vigore
In vigore dal 12 dic 2012
Mantenimento in vigore
Fatti salvi gli altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell’Unione, gli accordi bilaterali in materia di investimenti notificati a norma dell’ del presente regolamento possono essere mantenuti in vigore, o entrare in vigore, a norma del TFUE e del presente regolamento, fino a quando non entri in vigore un accordo bilaterale in materia di investimenti tra l’Unione e lo stesso paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1219:oj#art-3