Art. 11 · Autorizzazione a firmare e concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti

Art. 11

Autorizzazione a firmare e concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti

In vigore dal 12 dic 2012
Autorizzazione a firmare e concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti 1.   Prima di firmare un accordo bilaterale in materia di investimenti, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo di siffatto accordo. 2.   Il presente articolo si applica altresì agli accordi bilaterali in materia di investimenti che sono stati negoziati prima del 9 gennaio 2013, ma che non sono soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’ o dell’. 3.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l’accordo bilaterale in materia di investimenti negoziato è incompatibile con i requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2. 4.   Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo bilaterale in materia di investimenti che soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere tale accordo. Gli si applicano a siffatti accordi come se fossero stati notificati a norma dell’. 5.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. La Commissione adotta la sua decisione entro novanta giorni dal ricevimento delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare la decisione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni. 6.   Qualora la Commissione conceda un’autorizzazione a norma del paragrafo 4, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in materia di investimenti, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo. 7.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio ogni decisione adottata a norma del paragrafo 4. 8.   Qualora la Commissione non conceda l’autorizzazione a norma del paragrafo 4, essa ne informa lo Stato membro interessato e ne indica i motivi.
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