Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 12 dic 2012
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Fatta salva la ripartizione delle competenze stabilita dal TFUE, il presente regolamento riguarda lo status degli accordi bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti conformemente al diritto dell’Unione e stabilisce i termini, le condizioni e le procedure secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti. 2.   Ai fini del presente regolamento per «accordi bilaterali in materia di investimenti» si intende qualsiasi accordo concluso con un paese terzo che contiene disposizioni sulla protezione degli investimenti. Il presente regolamento riguarda soltanto le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di investimenti relative alla protezione degli investimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1219:oj#art-1