Art. 2
In vigore dal 12 dic 2012
1. La Commissione è assistita dal comitato per il legno istituito dall’articolo 5 della decisione 2012/105/UE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato per il legno può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione dell’accordo e del protocollo sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
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