Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 dic 2012
1.   La Commissione è assistita dal comitato per il legno istituito dall’articolo 5 della decisione 2012/105/UE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato per il legno può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione dell’accordo e del protocollo sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1217:oj#art-2